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| Quando ricorrere |
LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: QUANDO RICORRERE.Gli atti amministrativi possono essere impugnati, se illegittimi e/o lesivi di posizioni giuridicamente rilevanti, incardinando rituale ricorso di fronte al giudice amministrativo territorialmente competente, ossia davanti ai TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Se ricorrono determinati presupposti, quindi, il giudice amministrativo può intervenire sul provvedimento annullandolo o modificandolo. Tali presupposti si concretano in vizi di merito o di legittimità. Nel primo caso il ricorrente richiede l’intervento dell’autorità amministrativa in quanto il provvedimento non raggiunge nel modo più conveniente ed idoneo lo scopo perseguito dall’Amministrazione. Nel secondo caso si può chiedere l’annullamento o la modifica quando l’atto risulti viziato per: 1) incompetenza (se l’atto è emanato da una autorità amministrativa non avente una legittimazione in tal senso), 2) violazione di legge (vizi di forma, mancanza di motivazione, erronea applicazione di una normativa, ecc.), 3) eccesso di potere (illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà rispetto ad altri atti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, disparità trattamento, ecc.). A titolo di esempio (non esaustivo), si elencano i casi più frequenti in cui è possibile ricorrere al Giudice Amministrativo: - Pubblico impiego militare: Concorsi (prove scritte, prove orali, prove preselettive, test attitudinali, accertamenti medici, ecc.) Esclusioni ingiustificate ed inidoneità Trasferimenti ordinari ed ex lege 104/92 Procedimenti disciplinari Avanzamenti di carriera e note caratteristiche Affidamento e revoca di incarichi dirigenziali Ricostruzione carriera e recupero crediti lavorativi Transito ruoli civili Alloggi Ecc. - Opposizione a provvedimenti amministrativi in genere (diniego di concessione edilizia, procedure espropriative, appalti di opere e servizi, provvedimenti di revoca e revisione patente, ricorsi avverso il silenzio amministrativo, risarcimento del danno in sede amministrativa, ecc.). - Ottemperanze del giudicato
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