Sanzioni amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

In linea generale, quando si parla di una multa, sia essa relativa ad una infrazione al codice della strada o al mancato pagamento del biglietto sul treno, sul metro' o su un autobus del trasporto pubblico o al mancato rispetto di un’ordinanza o regolamento comunale, ci si riferisce ad una "sanzione amministrativa" che e' regolata, a livello nazionale, dalla legge 689/81.

Discorso a parte, invece, meritano le violazioni riguardanti i debiti di natura tributaria ed i debiti per la mancata riscossione di contributi previdenziali, la cui disciplina è contenuta in altre disposizioni normative. Nel primo caso la competenza viene a radicarsi in seno alle Commissioni Tributarie (secondo quanto previsto dal DPR 636/72); nel secondo, invece, la competenza si radica in seno al Tribunale in funzione del Giudice del lavoro (secondo quanto previsto dal D.lgs 46/1999). In queste ultime due ipotesi, se dovesse riceversi una cartella di pagamento, si potrà proporre opposizione rispettivamente nel termine di 60 e 40 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto, davanti alle Autorità indicate.

 

1. VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Sanzioni, termini di notifica e prescrizione

Quando si viola una norma del codice della strada (d.lgs.285/92) si è soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria (e, se previsto, anche a sanzioni di altro genere, come ad esempio la sospensione della patente) la cui applicazione viene disciplinata dallo stesso codice e dalla legge 689/81.

Per ogni tipo di violazione è prevista una sanzione pecuniaria che varia tra un minimo ed un massimo. La legge prevede che sia applicabile il minimo edittale quando il trasgressore provveda al pagamento entro 60 giorni da quando vi è stata la contestazione immediata o da quando è avvenuta la notifica del verbale (che deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento). Da rilevare che vi sono ipotesi in cui non viene ammessa la possibilità di pagare la misura ridotta della sanzione (es.: quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito degli agenti di fermarsi) e l’importo verrà determinata dal Prefetto secondo le modalità di cui all’art. 202 CdS.

E’ prevista, solo per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni pecuniarie, una responsabilità solidale del proprietario del veicolo utilizzato per commettere la violazione e del trasgressore (art. 196 CdS). Se il proprietario paga, avrà poi azione di regresso nei confronti del trasgressore.

Se non si provvede al pagamento entro il termine di 60 giorni, l’importo della sanzione verrà raddoppiato ed il verbale diventerà un titolo esecutivo valido per la riscossione coattiva. La procedura seguirà a tal punto la disciplina prevista per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale con cui verrà ingiunto il pagamento del doppio del minimo edittale, degli interessi e delle spese di procedura.

Il termine a riscuotere le somme relative alle sanzioni amministrative si prescrive entro cinque anni dalla notifica del verbale.

Ricorsi avverso verbali o cartelle

In via generale si può dire che colui che può proporre opposizione, ossia il legittimato al ricorso, è l’intestatario del verbale.

- Il rimedio più semplice è rappresentato da un’istanza in autotutela da presentare allo stesso organo che ha emesso il verbale. Purtroppo tale rimedio è generalmente inutile ed, inoltre, non sospende i termini per presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In sostanza si corre il rischio di non ricevere alcuna risposta o una risposta negativa e non avere più la possibilità di percorrere altre strade per ottenere l’annullamento del verbale per decorrenza dei termini.

- Entro 60 giorni dalla notifica immediata o differita del verbale può presentarsi ricorso al Prefetto inviando una raccomandata AR alla Prefettura del luogo ove è avvenuta la violazione o allo stesso organo che ha elevato il verbale. Nel primo caso il provvedimento di accoglimento o rigetto del Prefetto dovrà essere emesso nel termine di 210 giorni e notificato nei successivi 150; nel secondo caso il provvedimento dovrà essere emesso nel termine di 180 giorni e notificato nei successivi 150. Se non vengono rispettati tali termini, una eventuale ordinanza prefettizia di rigetto sarebbe illegittima e, quindi, opponibile. Tale procedimento è gratuito e non prevede l’obbligo di audizione personale, a meno che non ne faccia richiesta lo stesso ricorrente. Da rilevare, però, che nel caso vi sia un provvedimento di diniego, l’importo della sanzione verrà raddoppiato, ma sarà ancora possibile impugnare la relativa ordinanza dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

- Altra alternativa è presentare, entro 60 giorni dalla notifica immediata o differita, ricorso al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la presunta violazione. Anche in tal caso il ricorso può essere incardinato attraverso la spedizione dello stesso tramite raccomandata AR o attraverso il deposito a mani presso gli uffici competenti. Si tratta di un procedimento semplificato che segue le disposizioni della legge 689/81 ed in cui è prevista la possibilità del cittadino di stare in giudizio da soli, senza assistenza di un Legale. Rispetto al procedimento innanzi al Prefetto è previsto l’obbligo di presenza in udienza, ma vi sono da maggiori garanzie per quanto riguarda il contraddittorio. In caso di rigetto, inoltre, i Giudici di Pace solitamente riconfermano l’importo originario della sanzione. Inoltre è prevista la possibilità di ottenere la sospensione delle sanzioni irrogate, proponendo apposita istanza nello stesso ricorso. La Finanziaria 2010 ha previsto che tali procedimenti non siano più gratuiti, essendo stato previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 30 (per i procedimenti di valore fino a 1100 euro) e di euro 8 in marche da bollo.

- Nel caso non si venga pagata la sanzione pecuniaria irrogata e non si sia proposto ricorso, come detto sopra, nel termine di cinque anni decorrenti dalla notifica del verbale potrebbe essere notificata una cartella di pagamento. Con tale provvedimento verrà ingiunto il pagamento del doppio della sanzione originariamente irrogata, oltre interessi e spese procedurali. Tale atto sarà opponibile davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica, secondo quanto previsto dalla legge 689/81.

 

2. SERVIZI DI TRASPORTO E VIOLAZIONI A REGOLAMENTI/ORDINANZE COMUNALI e REGIONALI

- Per quanto riguarda il servizio di pubblico trasporto, la competenza è affidata alle regioni. Quindi, in caso si riceva un verbale, sarà sempre necessario verificare il regolamento di servizio della singola azienda di trasporto, spesso contenuto nella carta dei servizi o carta della mobilita', nonché nelle leggi e i regolamenti locali (regionali e/o provinciali).

Comunque, generalmente, è prevista la possibilità di inviare scritti difensivi allo stesso organo che ha irrogato la sanzione nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale (che deve avvenire entro 90 giorni dall’infrazione). In caso di rigetto, verrà emessa un’ ordinanza, ex art. 18, legge 689/81, che potrà essere impugnata innanzi al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notifica, secondo quanto previsto dalla legge appena citata. Per verificare il quantum degli importi ingiunti ed il termine di emissione dell’ordinanza, bisognerà controllare le singole leggi regionali o provinciali.

- Per quanto riguarda il sevizio ferroviario, la relativa disciplina di riferimento non si discosta dalla procedura appena delineata. In caso non si sia potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione, il verbale, con gli estremi della violazione, sarà notificato al presunto trasgressore entro 90 giorni. Il presunto trasgressore avrà la possibilità di inviare scritti difensivi a Trenitalia entro 30 giorni. In caso di rigetto verrà emessa l’ordinanza ex art. 18,l. 689/81, che potrà essere impugnata davanti al GdP competente entro 30 giorni dalla notifica. Il diritto a riscuotere le somme relative alle sanzioni amministrative, in ogni caso, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione (art.28 legge 689/81).

- Nel caso si riceva una multa per violazioni relative ad ordinanze/regolamenti comunali, questa sarà opponibile seguendo interamente la disciplina prevista dalla legge 689/81, ossia osservando la procedura sopra indicata. In sostanza si dovranno inviare scritti difensivi allo stesso organo che ha irrogato la sanzione. In caso di rigetto, verrà emessa un’ordinanza ex art. 18 L. 689/81 che sarà opponibile entro 30 giorni dalla notifica presso il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

 

Infine, è bene evidenziare che, per quanto riguarda il termine di emissione dell’ordinanza ex art. 18 l. 689/81, parte della giurisprudenza ritiene che bisogna far riferimento al termine di prescrizione quinquennale; altra parte al termine previsto per la chiusura dei procedimenti amministrativi (30 giorni – legge 241/90).